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Le pulizie condominiali e i difficili rapporti tra condomini

[frame_center src=”https://www.pistoneservizi.it/wp-content/uploads/2013/03/PulizieCondominio_PistoneServizi.jpg”]Rapporti difficili tra condomini[/frame_center]

Le pulizie condominiali comprendono diversi settori: la spazzatura dei pavimenti, il lavaggio dei pavimenti, la spazzatura dei cortili interni ed esterni, spazzatura cantine e il lavaggio vetri e davanzali.

Tutto questo fa parte delle pulizie condominiali. In casi particolari bisogna aggiungere il lavaggio completo degli ascensori o la lucidatura del pavimento.

Cosa succede molto spesso tra i condomini?
Nell’assemblea condominiale si può decidere l’affidamento del servizio di pulizia ad una ditta esterna, per la pulizia delle parti comuni, oppure per il fai da te, ossia per la pulizia a turni da parte del singolo condomino.
Purtroppo le turnazioni sono belle finchè durano!!, cioè finchè tutti i condomini le fanno regolarmente è tutto a posto, ma quando per un motivo qualunque uno decide di non farle scattano litigi e discussioni.

Ecco cosa dice il codice civile.
Per l’articolo 1117 del codice civile, le scale sono di proprietà dei condomini, compresi quelli con locali al piano terreno e anche con accesso esclusivo dalla strada, a meno che non risulti il contrario dagli atti di acquisto o dal regolamento condominiale di natura contrattuale.
Tutti, quindi, devono contribuire alla pulizia, manutenzione e ricostruzione delle scale, e le spese devono essere sostenute e ripartite tra tutti.

I criteri di ripartizione delle spese per la pulizia, da fare eseguire anche da un’impresa, sono spesso argomento oggetto di discussione e fonte di litigi tra vicini, specie se il regolamento condominiale non prevede nulla in proposito.
Dato che la pulizia è assimilabile a una vera e propria manutenzione, i criteri di spesa da applicare sono quelli previsti dall’art. 1124 c. c.: “Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascuno. La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo quanto previsto dall’art. 1124 cod. civ., poi, è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alla spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a parità di uso, i proprietari di piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia”.

Per vivere tutti insieme pacificamente vi consigliamo la guida di Altroconsumo “Condominio” al seguente link http://www.altroconsumo.it/site_images/promo/condominio/altroconsumo_guida_condominio.pdf

E voi che tipo di esperienza avete vissuto? Come sono i rapporti con i vostri vicini?